di Carlotta Salerno

E’«inquietante» che la Cassazione sostenga «che non vi è un divieto assoluto di conoscenza ex ante delle conversazioni tra l’avvocato e il proprio assistito, ma la prescrizione dell’art. 103 c.p.p. implicherebbe una verifica postuma del rispetto dei relativi limiti, la cui violazione comporta una inutilizzabilità delle risultanze». Dalla decisione della Suprema Corte, potrebbe scaturire una autorizzazione all’ascolto delle conversazioni tra difensore ed assistito.

«E’ un problema culturale: è come se la cultura della giurisdizione appartenesse solo ai pubblici ministeri e non agli avvocati».

Intercettare le conversazioni tra avvocato e assistito,sebbene sia vietato dalla legge, nel corso delle indagini si verifica, in un nome di un pregiudizio che ponel’avvocato “vicino” al proprio assistito. Ciò nonostante che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con una decisione del dicembre 2020, ha deliberato che le conversazioni tra avvocato e cliente sono inviolabili e tale inviolabilità è garanzia del diritto di difesa e garanzia del diritto di riservatezza di tali comunicazioni.

La normativa italiana all’articolo 103 del codice di procedura penale prevede il divieto di violare il rapporto tra difensore ed assistito e la conseguente inutilizzabilità delle conversazioni tra gli stessi. Nonostante  ciò si verificano periodicamente casi di captazione di conversazioni tra avvocato e cliente. Sicchè una regola di correttezza comportamentale da parte da parte degli organi investigativi è quella dell’interruzione della captazione nei casi in cui al telefono (o in una intercettazione ambientale) ci fosse un indagato e il suo avvocato.

I penalisti preoccupati per la violazione del diritto di difesa chiedono, che formalizzata la  nomina del difensore, si  attivi  una «radicale riservatezza» che, non sia un privilegio, ma la tutela del «diritto di difesa»costituzionalmente garantito. Anche da parte della magistratura  si evidenzia che “è un problema innanzitutto culturale, rispetto al quale poco vale un eventuale rafforzamento del quadro normativo di riferimento con maggiori tutele per interrompere eventuali cattivi costumi. Tuttavia, però, i cattivi costumi vanno opportunamente sanzionati, su tutti i piani”. Forme più «rigorose» di tutela, devono prevedere la distruzione immediata del materiale intercettato.  

Invero la norma non consente alcuna intercettazione delle conversazioni tra avvocato e assistito e se involontariamente avviene la captazione, non può essere trascritta.