E’ ormai noto che sia in corso un contenzioso sulla nuova gara d’appalto per
l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nella città
di Catania, suddiviso in tre lotti. 

Per comprenderne le ragioni, si deve innanzitutto premettere che nessuna
seria impresa del settore (a parte due imprese laziali) ha ritenuto di
partecipare alla gara, tant’è che la gara per il lotto più importante
(Catania centro) è andata deserta, al lotto 3 ha partecipato solo un impresa
e la stessa impresa più un’altra hanno partecipato al lotto 1. 

Le ragioni che hanno indotto la Dusty, nonché separatamente altra impresa
del settore (Ecolandia) ad impugnare il bando di gara, sono intimamente
collegate alle inique condizioni del bando di gara, che hanno impedito
quell’ampia partecipazione concorrenziale che la Città di Catania certamente
merita, nell’affidamento di un così rilevante servizio.

Prima di illustrare la fondamentale ragione che ha impedito ad altre imprese
di formulare una seria offerta, si deve ricordare che purtroppo – fatto
ormai noto – i vari impianti di conferimento dei rifiuti in Sicilia
orientale (ove vengono trasportati i rifiuti della Città di Catania) sono
ormai quasi saturi, sicchè è fortemente probabile che i rifiuti dovranno a
breve (e certamente per tutta la durata del nuovo appalto) esser trasportati
fuori Sicilia (forse persino all’estero). 

Ciò significa che i costi del “trasporto” dei rifiuti collegati all’appalto
della Città di Catania, sono destinati a lievitare enormemente, in maniera
peraltro imprevedibile (potendo variare la distanza del trasporto di ogni
singolo viaggio – e se ne fanno più di uno al giorno – da 50 a oltre 1.000
KM). 

A fronte di tale incertezza, il bando di gara su cui è insorto il
contenzioso aveva originariamente previsto che qualunque sia il luogo di
conferimento dei rifiuti, tutti i costi del trasporto rimangono a carico
della ditta affidataria del servizio.

Tale clausola, sarebbe stata forse accettabile, in una situazione normale in
cui la variazione da un impianto finale di conferimento ad un altro sia
comunque circoscritta ad un ambito locale (con spostamenti di qualche decina
di Km al massimo). 

Ma con la situazione di emergenza e saturazione di tutti gli impianti
siciliani, nessuna impresa poteva assumere il rischio (peraltro ormai quasi
certo) di sopportare i maggiori costi della scelta – riservata
all’Amministrazione – di individuare nuovi impianti di conferimento, anche
fuori Sicilia, senza prevedere alcun indennizzo. 

A fronte delle rimostranze di varie imprese, l’Amministrazione aveva
tuttavia opportunamente e correttamente inserito un “chiarimento” nelle
regole di gara, precisando che “Qualora i predetti impianti dovessero
cambiare registrando un sensibile incremento della distanza, verranno
riconosciuti all’aggiudicataria i maggiori oneri dovuti”. 

Veniva quindi chiarito che in caso di trasporto (ad esempio) fuori
provincia ovvero fuori regione, a fronte di tale sensibile incremento della
distanza, i maggiori costi sarebbero stati posti a carico del Comune e
quindi rimborsati all’impresa affidataria del servizio.

Ma l’Amministrazione, dopo aver reso tale fondamentale chiarimento, pochi
giorni dopo se lo è letteralmente rimangiato, affermando che il chiarimento
reso era frutto di un mero errore e che “nulla è dovuto alla società
aggiudicatrice, anche nel caso in cui il nuovo impianto di conferimento
dovesse trovarsi più distante”.

Tale illogico e contraddittorio comportamento dell’Amministrazione,
caricando esclusivamente sulla ditta affidataria i maggiori costi di
trasporto, qualunque sia la maggiore distanza dell’impianto finale di
conferimento, ha reso con ogni evidenza totalmente antieconomico lo
svolgimento del servizio, e ciò spiega sia le ragioni per cui nessuna seria
impresa ha ritenuto di poter formulare un’offerta per questo appalto, sia le
ragioni del contenzioso, che riguarda infatti (alla luce di queste
affermazioni dell’Amministrazione) la totale indeterminatezza dei costi del
trasporto, e quindi la nullità del bando di gara. 

La difesa della Eco.Car sostiene tuttavia che il bando deve essere
interpretato nel senso che invece (a prescindere dal chiarimento e dalla
successiva revoca del medesimo) se vi saranno maggiori percorrenze per
individuazione di nuovi impianti i maggior costi dovranno essere
indennizzati. 

Questa tesi, abbastanza inverosimile, farebbe sì che tutte le imprese che
avrebbero potuto partecipare sono state disorientate da questo ambiguo
comportamento della SSR, che di fatto avrebbe scoraggiato la partecipazione
di tutte le imprese, dichiarando chiaramente invece che non vi sarebbe stato alcun indennizzo.