Alla “stampa di regime” che continua a diffondere notizie, spesso false, che riguardano la Sicilia risponde la Corte dei Conti, che attesta come sulle 14085 unità di personale regionale, ben 7956 prestano servizio presso uffici le cui competenze risultano normativamente demandate dal livello statale a quello regionale in virtù della specialità statutaria. 

Per chi, pur parlandone a sproposito, non conosce bene lo Statuto siciliano, è opportuno precisare che si tratta di competenze che in altre regioni, quelle a statuto ordinario, che esistono dal 1970, paga lo Stato, dunque non gravano direttamente nei rispettivi bilanci. 

Con grande dispiacere per la citata “stampa di regime”, alla luce dei dati ufficiali, la Regione Siciliana dispone, complessivamente di circa 6000 dipendenti, un dato perfettamente in media con quello nazionale riguardante altri territori similari.

Ad uso dei “grandi esperti” di statuto siciliano, giusto per non continuare ad alimentare la disinformazione, è opportuno rileggere le competenze esclusive riguardanti la Sicilia.

Art. 14

1. L’Assemblea, nell’ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

a) agricoltura e foreste; b) bonifica; c) usi civici; d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati; e) incremento della produzione agricola ed industriale; 

valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali; f) urbanistica; g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; h) miniere, cave, torbiere, saline; i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d’interesse nazionale; l) pesca e caccia; m) pubblica beneficenza ed opere pie; n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche; o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative; p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali; q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato; r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie; s) espropriazione per pubblica utilità.